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Art.62: la posizione di Fipe

04/06/2013

Art.62: la posizione di Fipe
L’ultima presa di posizione contro l’Art.62 che disciplina i tempi di pagamento dei prodotti agricoli e alimentari, in ordine di tempo, viene da FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) che si è rivolta con un esposto Commissione Europea denunciando il contrasto dell'art. 62 del Decreto legge n. 1/2012 con la normativa europea; in particolare con la Direttiva 29 giugno 2000 n. 35 e la Direttiva 16 febbraio 2011 n. 7, che disciplinano in sede sovranazionale la materia dei termini di pagamento, dove sono espressamente disciplinati i termini dei pagamenti e relative sanzioni. E contrasta – sempre secondo FIPE – con il trattato istitutivo dell’Unione Europea. Poiché, come è ben noto, la normativa comunitaria è dominante su quella nazionale se ne deduce che non è più applicabile l’imposizione dei termini di pagamento a 30 giorni (a decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura) per le forniture di alimenti deteriorabili e di 60 per quelli non deteriorabili.

La posizione di Fipe e del Mise è sostenuta da un parere del professor Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte Costituzionale che ha dissolto tutti i dubbi sulla materia. Per questo motivo, Fipe ha predisposto il testo di un nuovo modello di contratto per i prodotti agricoli e alimentari che prevede la possibilità per le parti di pattuire il termine di pagamento superiore a 30 giorni che deve essere utilizzato per il rispetto della legge. Rimane infatti la necessità di predisporre un contratto scritto anche perché il decreto legislativo richiede che la clausola che deroga al termine generale di 30 giorni sia pattuita espressamente e provata con la forma scritta.

"La norma italiana, oggetto della nostra denuncia - dichiara il presidente Fipe Lino Enrico Stoppani, - si pone in netto contrasto con tutte le norme richiamate: l'articolo 62 del decreto liberalizzazioni stabilisce termini di pagamento di 30 giorni (per i prodotti freschi) e di 60 (per le altre derrate), la decorrenza immediata ed automatica degli interessi di mora a tasso maggiorato, la possibilità di irrogare addirittura sanzioni, impedendo al contempo qualsivoglia autonomia alle parti".
"La situazione è ancora più preoccupante - continua Stoppani - ove la si applichi ai servizi prestati in favore della Pubblica Amministrazione, a causa dei notori ritardi che contraddistinguono i pagamenti nel settore pubblico e che raggiungono in Italia tempi allarmanti anche di dieci volte superiori rispetto a quelli imposti dalla normativa nazionale ed europea, contro i quali le imprese sono del tutto inermi: le imprese che erogano servizi di ristorazione, infatti, si troveranno comunque costrette ad eseguire il servizio, pena gravi conseguenze, in alcuni casi anche di natura penale, ma, al contempo, non disporranno dei capitali necessari per corrispondere quanto dovuto ai propri fornitori di prodotti agroalimentari nei tempi imposti - e si rammenta non derogabili - dalla norma in commento".

Il tema sollevato aggiunge ulteriore confusione lungo tutta la filiera ho.re.ca. Da parte nostra ci limitiamo a considerare che allo stato attuale esiste, operativa, una legge dello Stato a cui diventa difficile sottrarsi dall’applicazione. E crediamo che la cosa migliore da farsi, oltre a sostenere la posizione espressa da più parti di regole etiche nel commercio, sia quello di evitare ulteriori rischi per gli esercenti che non applicano la legge incorrendo in sanzioni amministrative molto gravose (dai 500 ai 500.000 euro, tenuto conto del fatturato del trasgressore e della gravità dei ritardi, per cifre e tempi).
E, detta come va detta: non si capisce il motivo per cui, come spesso accade nei locali pubblici che tendono sempre più a ridurre scorte di magazzino, a fronte di una rotazione veloce che genera incassi immediati non sia lecito chiedere pagamenti a 30 e 60 giorni come avviene in ogni parte d’Europa.

 
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