Nel decreto legge Semplificazione e Sviluppo, l'articolo 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 33 dello scorso 9 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo, stabilisce nuove regole in materia di assunzioni nei pubblici esercizi. In particolare, per quanto riguarda il reclutamento dei lavoratori destinati a servizi di breve durata, quindi per assunzioni temporanee di camerieri e dei cosiddetti collaboratori “extra”, ingaggiati in occasione dei banchetti, manifestazioni, eventi, ecc., il decreto abolisce la legge in vigore. In pratica, si applicano al settore dei pubblici esercizi la stesse disposizioni in uso nel turismo. Quindi, anche per le assunzioni extra del settore pubblici esercizi, la comunicazione deve essere fatta prima dell’instaurazione del rapporto e nel caso in cui il datore di lavoro non ha tutti i dati, può inviare, in via preventiva, al centro per l’impiego, quelli relativi al nome del prestatore e alla tipologia contrattuale; dovrà integrare però, tale comunicazione entro 3 giorni. L’art 18, del decreto abroga di conseguenza, il secondo periodo del comma 3 dell’art. 10 del D.L.vo n. 368/2001 che consentiva la comunicazione delle assunzioni extra nei 5 giorni successivi all’assunzione stessa.
Secondo Federalberghi, quel che potrebbe apparire come una semplificazione è in realtà una vera e propria complicazione che mette a rischio la regolarizzazione del lavoro extra.
L’assetto attuale risponde ad esigenze specifiche del settore turismo, fatto di imprese molto piccole, che non hanno un ufficio del personale, che lavorano anche la domenica o di notte, quando lo studio del consulente è chiuso, che devono confrontarsi con picchi di domanda imprevedibili.
“Auspichiamo che Governo e Parlamento vogliano presto rimediare a questo ‘refuso’ – rende noto Federlaberghi – e confermare l'assetto originario della norma, che era stato definito d'intesa con tutte le parti sociali e che sarebbe sbagliato modificare unilateralmente, senza discuterne con gli interessati”.