La conferma è arrivata con la delibera pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 58 del 9 marzo 2013 che contiene l'approvazione del «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari».
Un atto che scioglie le eventuali incertezze che serpeggiavano in merito all’effettiva applicazione dell’ormai conosciuto art. 62 che stabilisce i termini di pagamento dei prodotti agricoli e alimentari. L’art. 62, ricordiamo, interviene in particolare su tre livelli dell’azione contrattuale: l’obbligo di stipulare i contratti in forma scritta e di indicare, in modo tassativo, una serie di elementi quali la durata del contratto, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento; il divieto di dar vita a pratiche commerciali sleali in tutte le fasi delle relazioni tra operatori economici del settore; l’applicazione dei termini massimi di pagamento, fissati inderogabilmente a 30 giorni per le merci deteriorabili e a 60 per quelle non deteriorabili.
Il regolamento, che conferma il potere di verifica e sanzioni all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, non sta incontrando il gradimento degli operatori proprio per l’elevata discrezionalità con cui l’Autorità potrà applicarlo. Ad esempio solleva molte perplessità il massimo arbitrio nel determinare quali siano le relazioni commerciali caratterizzate da un forte squilibrio e quindi terreno di applicazione dell’articolo 62. Un approccio interpretativo quindi, che potrebbe distorcere i criteri di concorrenza e libero mercato. L’Autorità avrà anche la totale discrezione nello scegliere se mantenere o meno l’anonimato del denunciante. Potrà, inoltre, archiviare la pratica in seguito alla “moral suasion”. Se un denunciato, a seguito di un invito scritto dell’Agcm, interrompe le pratiche contestate, il procedimento viene interrotto.
Questi sono i motivi che stanno spingendo gli operatori e le loro organizzazioni a valutare un eventuale ricorso al Tar.