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Servono dati certi per affrontare il coronavirus

23/03/2020

Servono dati certi per affrontare il coronavirus

Domenica 22 marzo il presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM che chiude a metà l'Italia produttiva. E' stata adottata una misura che veniva richiesta da giorni ed è chiaro che, in una situazione così drammatica ma altrettanto complessa, procedere per gradi è forse la cosa che appare più equilibrata, ma forse non basta. E' necessario, oltre alle misure predisposte, dare risposte con dati chiari su come si sta sviluppando e dove si sta sviluppando di più il coronavirus.
"La verità dei dati è la premessa di comportamenti collettivi adeguati e necessari a uscire dalla crisi" scrive Riccardo Luna e noi non possiamo che essere d'accordo sulla creazione di un data scientist che risponda al governo e alla società civile, perché solo con un'analisi corretta, puntuale, chiara dei dati nazionali e internazionali potremo capire tutti dove ci sta portando questa pandemia.
Riportiamo qui la disposizione del DPCM del 22 marzo e i codici ATECO delle attività che restano aperte.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, DCPM del 22 marzo 2020

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti
misure:

A. Sono sospese tutte le attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di
seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le
previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020. Per le pubbliche
amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17
marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal
dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo
2020.

B. A seguito della sospensione delle attività produttive
disposta con il presente provvedimento, è fatto divieto ai lavoratori, già
comunque impiegati nelle stesse, di recarsi in comuni diversi dal luogo di
residenza, domicilio o dimora utilizzato al momento della sospensione;
conse-guentemente all’articolo 1 comma 1 lettera a) del dpcm 8 marzo 2020 le
parole “. E’ con-sentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza” sono soppresse;

C. Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi
della lettera A possono comunque pro-seguire se organizzate in modalità a
distanza o lavoro agile;

D. Restano sempre consentite anche le attività che sono
funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui
all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali
di cui alla lettera e, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è
ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le
imprese e le ammi-nistrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti
alle attività consentite; il Prefetto può

sospendere le predette attività qualora ritenga che non
sussistano le condizioni di cui al pe-riodo precedente. Fino all’adozione dei
provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente
esercitata sulla base della comunicazione resa;

E. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi
di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno
1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al
pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo
101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione
ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente
consentiti;

F. E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto,
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi
medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì
consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

G. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo
produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è
ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave
pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può
sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le
condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a
comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire
l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

H. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Qui i codici ATECO http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322_allegato_1.pdf
.

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